- Ordine Professioni Infermieristiche – Bologna - https://www.ordineinfermieribologna.it -

Prevenire danni e processi, la doppia anima della Legge Gelli

dsc_0598-600x400-1Un provvedimento rivoluzionario, a favore dei professionisti sanitari, delle strutture e dei cittadini/pazienti che coinvolge non solo il mondo della sanità, ma anche quello giurisprudenziale del diritto e delle assicurazioni. Che mette il nostro Paese al passo con il resto d’Europa.

È questo il biglietto da visita della Legge 24/2017, la ‘Legge Gelli’, il cui titolo ‘Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie’ fotografa immediatamente la sua doppia anima che, da un lato, mira a garantire una maggiore tutela dei cittadini e, dall’altro, restituisce ai sanitari la possibilità di esercitare con serenità la professione riequilibrando il rapporto fiduciario professionista-paziente.

Il provvedimento cambia infatti i connotati della responsabilità civile e penale degli esercenti la professione sanitaria e, ridisegnando i confini della colpa medica, “libera” i camici bianchi dai lacci della medicina difensiva, praticata nel tentativo di minimizzare il rischio di contenziosi legali e di precostituirsi prove a discarico. Soprattutto regolamenta l’attività di gestione del rischio sanitario introducendo obbligatoriamente nelle strutture sanitarie pubbliche e private i servizi di Risk management: un passaggio fondamentale in termini di prevenzione del rischio che consentirà di diminuire i danni ai pazienti, tutelandoli quindi, e di cancellare il far west del contenzioso. Inoltre le aziende hanno il dovere di trasmettere i dati alle Regioni e queste all’Osservatorio Nazionale.

Si è creato così per la prima volta in Italia un sistema nazionale di gestione dei rischi e danni ai pazienti con la collaborazione degli enti locali. Ma non solo, il provvedimento riporta sulla scena l’obbligo di assicurazione introducendo una rete di copertura assicurativa o analoga misura “erga omnes”: dalle strutture sanitarie pubbliche e private ai dipendenti (per questi ultimi solo per le azioni di rivalsa) fino ai professionisti sanitari che esercitano in libera professione, o comunque una congrua copertura per i sinistri. Un passo ulteriore verso la garanzia di risarcimento dei danni per i pazienti e un’ulteriore tutela per i professionisti.

DIRE