RICONOSCIMENTO TITOLI DI INFERMIERE/A E INFERMIERE/A PEDIATRICO/A

Coloro che hanno conseguito all’estero un titolo professionale di Infermiere o Infermiere Pediatrico, e che intendono esercitare la professione in Italia, devono ottenere dal Ministero della Salute italiano il riconoscimento del suddetto titolo, e provvedere all’iscrizione al relativo Albo Professionale, per poter esercitare la professione sanitaria. Il mancato rispetto delle norme previste costituisce violazione della legge penale.

 

TITOLI CONSEGUITI IN PAESI NON UE

DA CITTADINI/E COMUNITARI/E E NON COMUNITARI/E

Tutti/e i/le cittadini/e, comunitari/e e non comunitari/e, in possesso di titoli stranieri conseguiti in un Paese non comunitario, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale in Italia, devono presentare domanda in bollo al Ministero della Salute italiano, anche se il titolo è già stato riconosciuto in un altro Paese dell’Unione Europea. In tal caso, il Ministero prenderà in considerazione le eventuali integrazioni di formazione e di attività professionale acquisite dall'interessato nel Paese comunitario.

L'apposita domanda e l'elenco degli allegati necessari per ottenere il riconoscimento del titolo di studio e l'autorizzazione a lavorare in Italia sono scaricabili dal Sito del Ministero della Salute.

I documenti andranno poi presentati o  tramite raccomandata con ricevuta di ritorno  al Ministero della Salute – Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie – Ufficio IV – Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma, o a mano in Viale Giorgio Ribotta, 5 a Roma.
Qualora la documentazione risultasse incompleta il Ministero richiederà l'integrazione dei documenti mancanti. Al termine dell'istruttoria, che può durare fino  a quattro  mesi dalla presentazione della documentazione completa, può essere emesso:

  • un decreto di riconoscimento;
  • un riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa;
  • un provvedimento di diniego.

L'esito sarà inviato per posta tradizionale e pubblicato sul Sito del Ministero della Salute.

AVVERTENZE

Efficacia dei decreti di riconoscimento di titoli conseguiti in Paesi non comunitari

- I decreti di riconoscimento perdono efficacia dopo due anni dalla data di rilascio, se l’interessato/a non si è iscritto/a al relativo Albo professionale. (art.44, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334).

- I decreti di riconoscimento rilasciati prima del 25 febbraio 2005 (data di entrata in vigore del DPR 334/2004), in caso di mancata iscrizione al relativo Albo Professionale, perdono efficacia trascorsi due anni da tale data.

Normativa di riferimento:

  • Direttiva 2005/36/CE ;
  • Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206 ;
  • Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286;
  • Legge 30 luglio 2002, n.189;
  • Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,n.394;
  • Sito Ministero della Salute

 

TITOLI CONSEGUITI IN PAESI UE

DA CITTADINI/E COMUNITARI/E ED EXTRACOMUNITARI/E

La procedura di riconoscimento in Italia di un titolo straniero, acquisito in un Paese dell'Unione Europea, è differenziata a seconda che il titolo appartenga a:

• Cittadini/e degli Stati membri dell'Unione Europea, Cittadini/e di un Paese dell'Area SEE (Norvegia, Irlanda, Liechtenstein), Cittadini/e della Confederazione Svizzera.

• Cittadini/e Non Comunitari/e (e non appartenenti a un Paese dell'Area SEE o alla Confederazione Svizzera)

 

CITTADINI/E DELL'UNIONE EUROPEA, NORVEGIA, IRLANDA, LIECHTENSTEIN E CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Questi cittadini in possesso di titoli stranieri conseguiti in un Paese comunitario o appartenente all'Area SEE o nella Confederazione Svizzera per ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale in Italia, devono presentare domanda in bollo al Ministero della Salute italiano.

L'apposita domanda e l'elenco degli allegati necessari per ottenere il riconoscimento del titolo di studio e l'autorizzazione a lavorare in Italia sono scaricabili dal Sito del Ministero della Salute.

I documenti andranno poi presentati o  tramite raccomandata con ricevuta di ritorno  al  Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF) - Uff.04 Personale del Servizio Sanitario Nazionale ex DGRUPS - Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma o a mano in Viale Giorgio Ribotta, 5 a Roma.
Qualora la documentazione risultasse incompleta il Ministero richiederà l'integrazione dei documenti mancanti. Al termine dell'istruttoria, che può durare fino a tre mesi dalla presentazione della documentazione completa in caso di riconoscimento con il sistema automatico o quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa in caso di  riconoscimento con il  sistema generale, può essere emesso:

  • un decreto di riconoscimento;
  • un riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa;
  • un provvedimento di diniego.

L'esito sarà inviato per posta tradizionale e pubblicato sul Sito del Ministero della Salute.

Normativa di riferimento:

 

CITTADINI/E NON COMUNITARI/E E NON APPRTENENTI A NORVEGIA, IRLANDA, LIECHTENSTEIN E CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Questi/e cittadini/e in possesso di titoli stranieri conseguiti in un Paese comunitario o appartenente all'Area SEE o nella Confederazione Svizzera, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale in Italia, devono presentare domanda in bollo al Ministero della Salute italiano.

L'apposita domanda e l'elenco degli allegati necessari per ottenere il riconoscimento del titolo di studio e l'autorizzazione a lavorare in Italia sono scaricabili dal Sito del Ministero della Salute.

I documenti andranno poi presentati o  tramite raccomandata con ricevuta di ritorno  al  Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF) - Uff.04 Personale del Servizio Sanitario Nazionale ex DGRUPS - Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma o a mano in Viale Giorgio Ribotta, 5 a Roma.
Qualora la documentazione risultasse incompleta il Ministero richiederà l'integrazione dei documenti mancanti. Al termine dell'istruttoria, può durare fino  quattro  mesi dalla presentazione della documentazione completa, può essere emesso:

  • un decreto di riconoscimento;
  • un riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa;
  • un provvedimento di diniego.

L'esito sarà inviato per posta tradizionale e pubblicato sul Sito del Ministero della Salute.

Normativa di riferimento:

  • Direttiva 2005/36/CE;
  • Direttiva 2006/100CE;
  • Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;
  • Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286;
  • Legge 30 luglio 2002, n. 189;
  • Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
  • Sito Ministero della Salute