Il Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, agli artt. 16 e 16 bis, ha introdotto l’obbligo, per le imprese e i professionisti, di comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata ai competenti organi (rispettivamente Registro Imprese e Ordini Professionali), che hanno l’onere di rendere disponibile la consultazione telematica di tali indirizzi alle sole pubbliche amministrazioni.

Pertanto, gli/le iscritti/e che cambiassero il loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata rispetto a quello già comunicato precedentemente all'Ordine, sono tenuti a informare OPI Bologna della variazione del suddetto, tramite l'inoltro dell'apposito modulo e di una copia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro), in modo da garantire l'aggiornamento dei dati loro riguardanti.

Qualora il modulo per l’autocertificazione e la copia del documento di identità venissero inoltrati per posta elettronica (ordinaria o PEC) si prega, cortesemente, di NON inoltrare fotografie, ma allegati scansionati direttamente dagli originali cartacei  in formato PDF.

 

 

variazione-indirizzo-pec

INFORMATIVA LEGGE196/03