Le leggi dello Stato italiano impongono l’iscrizione all’albo professionale per esercitare una specifica professione. In particolare è obbligatoria l’appartenenza all’albo per quelle professioni che sono a diretto contatto con la sicurezza e la salute del cittadino.

Per accedere ad un determinato albo professionale è spesso necessario possedere un titolo di studio, avere superato un esame di stato oltre ad essere in possesso obbligatoriamente di una fedina penale pulita e di requisiti morali.

L’albo professionale è un documento accessibile al pubblico.

Nella maggior parte dei casi gli albi professionali sono accessibili su internet (LINK ALBO INFERMIERI) sui siti istituzionali degli ordini professionali e sono costituiti da un elenco cartaceo e da una banca dati informatizzata degli iscritti.

Gli albi professionali sono aggiornati sistematicamente dagli ordini professionali che salvaguardano l’attività svolta dai professionisti e rappresentano l’organismo di autogestione di una professione.

Gli ordini professionali, oltre a tenere la revisione degli albi, devono tutelare, attraverso la comunicazione alla magistratura, gli abusi delle funzioni di una professione.

 

Riferimento normativo

L'art. 5 della Legge 3/2018 regolamenta la tenuta dell'Albo professionale della professione infermieristica

1. Ciascun Ordine ha uno o piu' albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme.

2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, e' necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.

3. Per l'iscrizione all'albo e' necessario:

  • a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
  • b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;
  • c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine.

4. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.

5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano diappartenenza.

Art. 6 (Cancellazione dall'albo professionale). La cancellazione dall'albo e' pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:

  • a) di perdita del godimento dei diritti civili;
  • b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);
  • c) di rinunzia all'iscrizione;
  • d) di morosita' nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;
  • e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.

La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non puo' essere pronunziata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.