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Consiglio di Stato su prelievi domiciliari: “L’Infermiere può operare in libera professione”

Consiglio di Stato su prelievi domiciliari: “L’Infermiere può operare in libera professione”

Consiglio di Stato su prelievi domiciliari: “L’Infermiere può operare in libera professione”
| giovedì 14 Luglio 2016

Una vittoria per la professione: è stata depositata il 28 giugno 2016 la sentenza del Consiglio di Stato (N. 02830/2016) che accoglie in pieno il ricorso per il riconoscimento dell’attività libero professionale presentato dai Collegi Ipasvi della Lombardia contro la Regione, nei confronti dell’Ospedale Maggiore di Crema e la Cooperativa Sociale Igea di Crema.

Viene annullata così la decisione di mantenere la riserva in capo ai laboratori delle attività di prelievo domiciliare.

Come ha evidenziato l’avvocato Fantigrossi – che ha difeso le posizioni espresse dall’Ipasvi – “la decisione pone un caposaldo di riconoscimento dell’attività libero professionale dell’infermiere, che può operare in convenzione, singolo o associato, senza necessità di essere dipendente o collaboratore di un laboratorio”.

Di seguito alcuni passaggi della sentenza.

Paragrafo 4.2

Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento adottato con D.M. 14 settembre 1994, n. 739, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, l’attività dell’infermiere ricomprende ogni prestazione che possa ricondursi alla generale categoria dell’“assistenza generale infermieristica”, attività con funzione di prevenzione delle malattie e di assistenza dei malati e disabili. A tal fine, l’infermiere agisce sia individualmente, sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali (art. 1, comma 3, lett. e). L’infermiere, in possesso del prescritto titolo di formazione e dell’iscrizione all’albo è, secondo il Regolamento, “responsabile dell’assistenza generale infermieristica” (art. 1, comma 1) e “svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale” (art. 1, comma 3, lett. g).

Paragrafo 4.3

Stante il tenore di tale disposizione, applicabile su tutto il territorio nazionale, l’infermiere libero professionista può prestare la propria attività assistenziale, anche a domicilio, senza necessità di essere dipendente o collaboratore di un Laboratorio.

 

Paragrafo 4.4.

La scelta dell’Azienda ospedaliera di concludere accordi per l’effettuazione di prelievi a domicilio solo con i soggetti autorizzati ad erogare servizi di Medicina e Laboratorio determina una immotivata discriminazione ai danni degli infermieri libero professionisti, causando una irragionevole restrizione della concorrenza nel settore e limitando ingiustificatamente l’accesso al mercato di operatori pienamente legittimati dalla normativa di settore, senza che ricorra alcuna causa eccezionale che giustifichi tale restrizione.

Fonte: FNC Ipasvi

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