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Nasce l’albo dei Direttori delle Asl: “Avranno più potere, ma chi sbaglia decade”

Nasce l’albo dei Direttori delle Asl: “Avranno più potere, ma chi sbaglia decade”

Nasce l’albo dei Direttori delle Asl: “Avranno più potere, ma chi sbaglia decade”
| domenica 24 Gennaio 2016

(AdnKronos Salute) – Nuove regole per i direttori generali di Asl, ospedali e altri enti del Servizio sanitario nazionale. Lo schema di decreto ad hoc approvato dal Consiglio dei Ministri, insieme ad altri dieci decreti attuativi del cosiddetto ‘Pacchetto Madia’, porta diverse novità in grado di rivoluzionare il settore quando il provvedimento – che deve ora andare in Parlamento prima di tornare in Cdm – avrà il via libero definitivo.

Elemento principale della riforma l’Albo dei Dg, istituito al ministero della Salute, in cui vengono iscritti i professionisti risultati idonei alla nomina di direttore generale delle Asl, ospedali, policlinici universitari e degli altri enti del Ssn. L’elenco, informatizzato, verrà aggiornato ogni due anni e pubblicato sul sito del dicastero. Sempre ogni due anni, per formare l’elenco, sarà nominata la Commissione, i cui componenti restano in carica il tempo necessario per completare l’Albo e non possono essere nominati per più di una volta. Gli aspiranti Dg non potranno superare i 65 anni, ma dovranno invece avere esperienza dirigenziale (almeno 5 anni se nel settore sanità, 7 se in altri settori) e formazione in materia di sanità pubblica.

Non ci sarà una seconda chance per chi ha sbagliato una volta. Non potranno, infatti, essere inseriti nell’albo i dirigenti che siano già stati dichiarati decaduti da un precedente incarico o per violazione degli obblighi di privacy. Il nuovo sistema di nomina, dunque, obbliga le Regioni e le Province autonome a scegliere i direttori generali esclusivamente tra gli iscritti all’elenco nazionale. Una commissione regionale valuterà i candidati e proporrà al governatore una terna di candidati. Tra questi tre non possono essere inseriti, però, “coloro che abbiano ricoperto l’incarico di direttore generale, per due volte, nela stessa azienda sanitaria locale, lo stesso ospedale o lo stesso ente del Ssn”, indica il decreto.

La trasparenza, nei diversi passaggi, è uno degli elementi fondamentali del nuovo decreto. La nomina, la conferma o la revoca del direttore generale devono essere motivate e pubblicate sul sito internet della regione. Inoltre, “all’atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni e le province autonome definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale. La durata dell’incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni”, si legge nel decreto.

Durante l’incarico il Dg dovrà tenere fede al suo ‘programma’, per conservare la poltrona. Dopo due anni dalla nomina, la regione verifica infatti i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi, e in caso di esito negativo dichiara la decadenza immediata dall’incarico e la risoluzione del contratto. In caso di “gravi e comprovati motivi” o “di grave disavanzo, manifesta violazione di legge” oppure “degli obblighi di trasparenza”, la regione “provvede, entro trenta giorni dall’avvio del procedimento, a risolvere il contratto, dichiarando l’immediata decadenza del direttore generale con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione”.

Per quanto riguarda le altre figure apicali, il direttore generale, “nel rispetto dei principi di trasparenza”, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, nel caso sia previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, “attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione” .

 

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