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Ecm, in Stato-Regioni il nuovo accordo sulla formazione sanitaria

Ecm, in Stato-Regioni il nuovo accordo sulla formazione sanitaria

Ecm, in Stato-Regioni il nuovo accordo sulla formazione sanitaria
| mercoledì 25 Gennaio 2017

zoomAncora novità in vista per provider e professionsiti. Dopo l’avvio del triennio formativo 2017-2019, contrassegnato da nuove regole sull’attribuzione dei crediti, arriva sul tavolo della Confrenza lo schema di accordo sul documento: “La formazione continua nel settore salute”.

Ancora novità sul fronte Ecm. Dopo l’avvio del triennio formativo 2017-2019, contrassegnato da nuove regole sull’attribuzione dei crediti, arriva sul tavolo della Confrenza Stato-Regioni lo schema di accordo sul documento: “La formazione continua nel settore salute”. Si tratta di una bozza che nasce dall’esigenza di dare da un lato “organicità alla disciplina del settore” e dall’altro una “chiara ripartizione delle competenze amministrative tra Stato e Regioni per creare un sistema coerente di regolamentazione amministrativa che assicuri un uniforme miglioramento qualitativo dell’assistenza e della formazione continua su tutto il territorio nazionale”.

La novità più eclatante è costituita dai Manuali che detteranno le regole da seguire, anche a livello istituzionale, nei rapporti con provider, sponsor e professionisti. Ci saranno un Manuale nazionale e 21 tra regionali e di provincia autonoma per accreditare gli enti di formazione, un Manuale per valutare l’accreditamento del singolo professionista sanitario e un Manuale sulle verifiche ai provider.

I professionisti potranno poi fare affidamento sul “Dossier formativo”, grazie la quale sarà possibile, per chi lo vorrà, transitare da una formazione basata solo sulla quantità dei crediti cumulati, a quella sulla qualità dei crediti (saranno legati alla professione, alla disciplina e alla specializzazione esercitata dal professionista). In sostanza, all’inizio di ogni triennio di formazione, il professionista potrà costruire il proprio Dossier indicando quali sono le sue specifiche necessità formative. Tutti gli eventi ai quali parteciperà saranno registrati dal sistema Cogeaps e verificati dal professionista, che al termine del percorso, riceverà dei bonus, o meglio degli “sconti” sul numero dei crediti da totalizzare. Non solo, il Dossier sarà utile anche ai provider per capire quali sono le esigenze formative dei professionisti.

La governance del sistema resterà prerogativa della Commissione nazionale Ecm, che detta i requisiti dei provider nazionali, fissa i fabbisogni di crediti e le regole per gli esoneri, e soprattutto approva i citati manuali.

Cambiamenti in vista anche per i provider formativi. L’accreditamento provvisorio dura 2 anni, se definitivo 4: non prima dei 90 giorni dalla scadenza dell’accreditamento provvisorio il provider può far domanda per quello definitivo a patto di non avere ricevuto richiami di alcun genere. Sono violazioni molto gravi e contemplano fino alla revoca dell’accreditamento: l’esercizio in altre regioni (senza previo placet della Commissione) del provider accreditato a livello di una regione; l’esercizio di attività formativa senza requisiti per l’accreditamento; la mancata effettuazione di quiz d’apprendimento ove previsti; la mancata consegna di questionari di gradimento al discente; il mancato invio del report al Cogeaps nei tre mesi canonici; il non-rispetto delle regole sul finanziamento di terzi o sui conflitti d’interesse e sulla pubblicità di prodotti sanitari-dispositivi medici. Secondo la bozza, il provider deve comunicare all’ente accreditante l’esatto supporto economico offerto dallo sponsor; il logo si può mostrare prima e dopo l’evento e nell’ultima pagina del materiale Fad; solo il provider può pagare i docenti; in aula possono entrare massimo due esponenti dello sponsor. E’ violazione molto grave se il provider omette o non tiene le dichiarazioni dei discenti sul reclutamento, così come se ostacola le verifiche, o dichiara il falso sulle sponsorizzazioni o non paga il contributo annuale. Sono violazioni gravi, e comportano sospensione dell’accreditamento da 15 giorni a un anno (o revoca in caso di recidiva) l’imposizione di limiti ingiustificati alla partecipazione ad eventi, la mancata comunicazione di variazioni sui requisiti per l’accreditamento, pubblicità ingannevoli, contenuti formativi non coerenti con gli obiettivi fissati dall’ente accreditante o con i tempi e i modi di fruizione dichiarati, così come le omissioni sul piano formativo annuale, sulla relazione sugli eventi svolti l’anno prima, sul direttore scientifico da nominare per ogni evento, o sulle dichiarazioni relative a programmi e obiettivi del corso, docenti, metodi didattici. Comportano sospensione anche l’erogazione di eventi “fuori tema” rispetto a quelli dichiarati per l’accreditamento, la mancata adozione di un regolamento su compensi e rimborsi e il mancato adeguamento alle istruzioni dopo due violazioni lievi.

Fonte FNC Ipasvi

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