I regimi contabili previsti per i/le professionisti/e sono numerosi ed è facile incorrere in confusione ed errori . Di seguito elenchiamo i principali regimi, con il consiglio però di farvi aiutare dal vostro consulente di fiducia.

 

Regime ordinario.

  • Tale regime è applicabile da tutti i/le professionisti/e, senza particolari condizioni, ma solo su opzione da comunicare all’Ufficio delle Entrate competente.
  • I registri obbligatori sono: i registri delle fatture emesse e degli acquisti, un registro cronologico su cui vanno riportati tutti gli incassi, i pagamenti e i movimenti di cassa e banca e il registro dei beni ammortizzabili.
  • Il reddito sul quale si calcolano le imposte è determinato dalla differenza tra gli incassi e i pagamenti dell’anno di riferimento e ad esso vengono applicate le aliquote ordinarie IRPEF.

 

Regime semplificato.

  • E’ il regime naturale dei/lle professionisti/e. Vi possono accedere pertanto tutti i/le professionisti/e senza condizioni particolari.
  • In tale regime i registri obbligatori da compilare sono il registro fatture emesse e il registro acquisti, dove vanno registrate le relative fatture, e il registro degli incassi e pagamenti dove vanno registrate le entrate e le uscite.
  • Il reddito sul quale si calcolano le imposte è determinato dalla differenza tra gli incassi e i pagamenti dell’anno di riferimento e ad esso vengono applicate le aliquote ordinarie IRPEF.

 

Regime forfettario:

Possono accedere a tale regime i/le professionisti/e in possesso dei seguenti requisiti nell’anno precedente:

  • Compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno) non superiori a 30.000,00 euro;
  • Sostenimento di spese complessivamente non superiori a 5.000,00 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente, collaborazioni, ecc.;
  • Costo complessivo dei beni mobili strumentali, al lordo degli ammor­tamenti, non superiore a 20.000,00 euro;
  • Redditi conseguiti nell’attività professionale prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipenden­te e assimilati. La verifica di tale prevalenza non è necessaria se il rap­porto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d’impresa, di arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede i 30.000,00 euro.

 

Nel limite dei beni strumentali, sono:

  • Inclusi i beni in leasing (che rilevano per il costo sostenuto dal con­cedente), i beni in locazione, noleggio e comodato (che rilevano in base al valore normale), il 50% dei beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente (ivi inclusi i beni a deducibilità limitata, come mezzi di trasporto e telefonia);
  • Esclusi i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e gli immobili, comunque acquisiti, utilizzati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.

 

Durata del regime e cause di esclusione

Il regime può essere applicato fino a quando se ne possiedono i requisiti d’accesso o si concretizzano una o più condizioni di esclusione. In tali casi, il regime cessa di trovare applicazione dall’anno successivo a quello in cui si verificano gli eventi.

L’utilizzo del nuovo regime è precluso per i soggetti che si trovino, nel corso dell’applicazione del medesimo, nelle seguenti situazioni:

  • Si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • Non sono residenti nello Stato italiano, ad eccezione dei residenti in uno degli Stati Membri UE o aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • Effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • Esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa in forma individuale e, contemporaneamente, partecipano a società di persone o associazioni professionali, ovvero a srl in regime di trasparenza.

 

Determinazione del reddito imponibile

Il nuovo regime è determinato forfetariamente applicando il coefficiente di redditività del 78% all’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (calcolati secondo il principio di cassa).

Dal reddito imponibile possono essere analiticamente dedotte le seguenti spese:

  • I contributi previdenziali versati, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, la cui eccedenza può essere, a sua volta, dedotta dal reddito complessivo;
  • Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori l’accesso al regime, secondo le regole ordinarie del TUIR.

 

 

Riduzione del reddito imponibile di 1/3 per inizio dell’attività

Per i soggetti che avviano ex novo un’attività è prevista un’ulteriore agevolazione per i primi tre anni di attività, consistente nella riduzione di un terzo del reddito imponibile. Il beneficio è accordato solo se:

  • Il/la contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • L’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro di­pen­dente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • Imposta sostitutiva del 15%

 

Imposta sostitutiva

Sul reddito imponibile determinato forfetariamente si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell’IRAP pari al 15%.

Il versamento è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i versamenti IRPEF.

 

Esclusione delle ritenute d’acconto

Per i soggetti che applicano il regime forfetario a partire dal 2015, i ricavi e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Per evitare l’assoggettamento a ritenuta, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

 

Semplificazioni in materia di imposte dirette

L’utilizzo del regime forfetario esonera il/la contribuente:

  • Dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi;
  • Dall’operare le ritenute alla fonte; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi;
  • Dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri contabili.

 

Disciplina ai fini IVA

I contribuenti che applicano il regime agevolato:

  • Sulle fatture, sugli scontrini o sulle ricevute fiscali emessi successivamente l’accesso al regime non addebitano l’imposta a titolo di rivalsa;
  • Non detraggono l’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi;
  • Mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti ad assolvere l’imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d’imposta emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versando l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effet­tuazione delle operazioni (es. acquisti intracomunitari).

I/le predetti/e contribuenti beneficiano dei seguenti esoneri dagli adempimenti previsti ai fini dell’imposta:

  • Liquidazione e versamento dell’imposta;
  • Registrazione delle fatture emesse, degli acquisti e dei corrispettivi;
  • Tenuta e conservazione di registri e documenti, salvo per le fatture di acquisto, le bollette doganali di importazione e i documenti emessi per certificare i corrispettivi;
  • Dichiarazione e comunicazione annuale;
  • Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”);
  • Comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata;
  • Certificazione dei corrispettivi qualora svolgano attività quali cessione di tabacchi, giornali, carburanti.

 

Abrogazione regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile

Nonostante l’abrogazione, il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile con imposta sostitutiva al 5% può continuare ad essere applicato in via transitoria e fino a scadenza naturale dai soggetti che già lo applicavano nel 2014. Resta, in ogni caso, salva la possibilità di scegliere l’applicazione del nuovo regime forfetario.