Rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria

 

La pubblicità, sanitaria fino al 2006, è stata disciplinata dalla Legge n. 175/92 e successive modifiche e integrazioni (sino alla Legge n. 112/2004).

La legge del 1992 regolamentava rigidamente la pubblicità sanitaria:

  • specificandone mezzi (targhe e inserzioni) e contenuti che potevano essere riportati nella pubblicità stessa;
  • subordinando le uniche forme di pubblicità consentite ad autorizzazioni del Sindaco o della Regione, previo nulla osta degli Ordini (nel caso di strutture sanitarie ecc.).

In definitiva, prima del 2006 era vietata qualunque forma di pubblicità al di fuori dei mezzi e dei contenuti espressamente previsti, ed era consentita la pubblicità solo se espressamente autorizzata e se conforme alla normativa che rigidamente la disciplinava.

Oggi tale legge è stata abrogata dal così detto “Decreto Bersani” D.L. n. 223/2006 (art. 2) convertito nella Legge n. 248/2006; l’intera materia della pubblicità sanitaria resta oggi assoggettata alle disposizioni introdotte da tale legge.

Con il decreto Bersani la pubblicità informativa  diventa quindi libera (dalle caratteristiche del servizio offerto, ai prezzi e costi complessivi delle prestazioni, ecc…), senza vincoli di mezzi e necessità di autorizzazioni.

La pubblicità deve però in ogni caso continuare ad essere palese, veritiera, corretta, non equivoca o ingannevole o denigratoria e deve essere conforme ai principi espressi dal codice deontologico. Agli ordini professionali rimane affidato il potere di verifica della trasparenza e della veridicità del messaggio pubblicitario e, in caso di non ottemperanza alle norme, di applicazione delle sanzioni disciplinari (art.2 lett.b).

 

Tale attività di controllo viene coniugata ai poteri inibitori e sanzionatori attribuiti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, alla quale è affidato il poter di avviare procedimenti ispettivi, anche su segnalazione da parte dei/delle professionisti/e, dei/delle consumatori/trici e degli stessi Ordini Professionali; in caso di violazioni, l'Autorità Garante ha la facoltà di adottare  provvedimenti sanzionatori, al fine di garantire che la pubblicità non sia ingannevole (d.lgs. 2 agosto 2007, n.145), non dia vita a pratiche commerciali sleali (d.lgs. 2 agosto 2007 n.146) e, nel caso sia comparativa, rispetti le indicazioni di legge (d.lgs. 2 agosto 2007, n.145).

L'allora Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI (ora FNOPI) ha emanato delle Linee guida per i Collegi Provinciali sulla Pubblicità dell’Informazione sanitaria”, approvate dal Comitato Centrale nella seduta del 14 giugno 2008, che attualmente sono in via di ridefinizione e adeguamento alla luce delle nuove norme e delle sentenze della Cassazione. Ricordiamo l’articolo 3 della recente Legge n. 148 del 14 settembre 2011, che sancisce la massima libertà della “pubblicità informativa” (il cui divieto ai professionisti, come sopra riportato, era già stato abrogato dalla Dl 223/06 Bersani-Visco).

OPI Bologna è disponibile, a richiesta, a fare una valutazione gratuita della pubblicità (targhe, siti internet, biglietti da visita, ecc.) che i/le propri/e iscritti/e liberi/e professionisti/e intendono divulgare relativamente alla propria attività.