CONCETTI ESSENZIALI TRATTI DALLE NORME DELLO STATO

Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

3 novembre 1999 n. 509

- Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei -

  • Aspetti essenziali:
  1. Per corsi di studio si intende: corsi di laurea, corsi di laurea specialistica e di specializzazione;
  2. Per titoli di studio si intende: la laurea, la laurea specialistica e il diploma di specializzazione.
  • Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici e l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali infermieristiche.
  • Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
  • Per essere ammessi al corso di laurea specialistica occorre essere in possesso della laurea triennale, ma, in specifico, per l'area sanitaria pertanto anche per quella infermieristica, è stata emanata la legge 8 gennaio 2002 n. 1 che ha convertito con modificazioni il D.L. 12/11/2001, n. 402 ed in particolare l'art. 1, comma 10, il quale ha previsto che tutti i titoli dell'area sanitaria conseguiti prima del 1999 sono validi per l'accesso alle lauree specialistiche.