AS 2586 – Decreto legge Vaccini Conversione in legge del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73
Sintesi dei contenuti del testo di riconversione del decreto legge n. 70 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” approvate dal Senato il 21 luglio 2017. Le modifiche apportate prima dalla Commissione Sanità e poi dal Senato al testo del decreto legge sono numerose. L’articolato passa ora alla Camera per l’ulteriore analisi e approvazione definitiva.
A cura della Senatrice Annalisa Silvestro
Titolo: “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie derivanti da somministrazione di farmaci”
Obiettivi (art.1)
- assicurare la salute pubblica
- mantenere adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e copertura vaccinale
- garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale vaccini (PNV)
- rispettare gli obblighi assunti dall’Italia a livello europeo e internazionale.
Modalità di raggiungimento degli obiettivi (art.1)
Obbligatorietà vaccinale per ciascuna coorte di nascita per i minori e per tutti i minori stranieri non accompagnati, di età compresa tra gli zero e i sedici anni.
Sono obbligatorie e gratuite:
- antipoliomielitica;
- antidifterica;
- antitetanica;
- antiepatite B;
- antipertosse;
- antiHaemophilus influenzae tipo b
- antimorbillo;
- antirosolia;
- antiparotite;
- antivaricella.
Sono offerte gratuitamente
- antimeningococcica B;
- antimeningococcica C;
- antipneumococcica;
- antirotavirus.
Il Ministero della salute con proprio decreto può disporre la cessazione dell’obbligatorietà per una o più vaccinazioni (art.1) sulla base di:
- dati epidemiologici verificati
- reazioni avverse segnalate
- coperture vaccinali raggiunte
- eventi avversi segnalati
La cessazione dell’obbligatorietà è definita anche quando il medico curante comprova che c’è stata immunizzazione a seguito di malattia naturale o a seguito degli esiti di analisi sierologiche
Gli obblighi vaccinali restanti possono essere effettuati con vaccini monocomponenti o combinati in cui non vi sia l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste l’immunizzazione.
In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale i genitori o i tutori o gli affidatari dei minori (genitori) sono convocati daIl’azienda sanitaria locale competente per un colloquio che ha l’obiettivo di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e sostenere l’effettuazione delle stesse.
Qualora la vaccinazione non venga effettuata, o non venga fornita prova di una attivazione in tal senso, viene comminata una sanzione pecuniaria da cento a cinquecento euro.
La verifica del rispetto degli obiettivi del Calendario vaccinale nazionale è effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell’attuazione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.
Comunicazione e informazione (art.2)
Il Ministero della salute promuove iniziative di comunicazione e informazione anche con la collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti, per favorire la conoscenza delle disposizioni di legge sui vaccini e per diffondere tra i cittadini e gli esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni e promuovere una adesione volontaria e consapevole.
Sono coinvolti nei percorsi di informazione e comunicazione anche i consultori familiari.
Per l’anno scolastico 2017/2018 il Ministero della salute e il MIUR attivano iniziative di formazione dei docenti/educatori e degli studenti sulla prevenzione sanitaria e sulle vaccinazioni anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie.
Network tra MIUR e Sanità (art.3)
I dirigenti scolastici ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia (Dirigenti e Responsabili) all’atto dell’iscrizione devono richiedere ai genitori la documentazione:
- che comprova l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie
- o l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse
- o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente.
La presentazione della documentazione deve essere completata entro il 10 luglio di ogni anno.
La documentazione:
è requisito di accesso per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, incluse quelle private, non è requisito di accesso per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionali come pure per la partecipazione agli esami.
Gli operatori scolastici, i sanitari e gli operatori sociosanitari devono presentare dove prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale.
Adempimenti vaccinali per l’iscrizione a decorrere dall’anno 2019 (art.3bis)
A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 e dall’inizio del calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionali 2019/2020, i Dirigenti e i Responsabili devono trasmettere alle aziende sanitarie locali competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
Le aziende sanitarie locali competenti devono restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi degli iscritti completandoli con l’indicazione dei soggetti:
- che non risultano in regola con gli obblighi vaccinali,
- che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni
- che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente.
Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi, i dirigenti e i responsabili invitano i genitori a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni o l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente. Entro il 20 luglio i dirigenti e i responsabili trasmettono la documentazione o comunicano l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria che provvede agli adempimenti di competenza.
Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporta:
– la decadenza dall’iscrizione.
Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione:
– non determina la decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.
Ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche e educative (art.4)
I minori che non possono essere vaccinati sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati.
I dirigenti e i responsabili comunicano all’azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati.
Anagrafe nazionale vaccini (art.4bis)
Il ministro della salute istituisce con proprio decreto l’anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti a cui le vaccinazioni possono essere omesse o differite per accertato pericolo per la salute, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati.
L’anagrafe nazionale vaccini raccoglie i dati delle anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante e i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza.
Unità di crisi (art.4ter)
Il Ministro della salute, integra gli obiettivi e la composizione della Unità di crisi permanente di cui al decreto del medesimo Ministro 27 marzo 2015 per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie in materia di malattie infettive. La partecipazione all’Unità di crisi è a titolo gratuito.
Disposizioni transitorie (art. 5)
Per l’anno scolastico e per il calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018, la documentazione inerente le vaccinazioni deve essere presentata:
- entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, incluse quelle private non paritarie,
- entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionali.
La documentazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.
Per agevolare gli adempimenti vaccinali la prenotazione gratuita delle vaccinazioni può avvenire nelle farmacie convenzionate attraverso il Sistema CUP.
Controversie per il danno da vaccino e somministrazione di farmaci (art.5bis)
Nei procedimenti relativi a controversie per indennizzo da vaccinazione e nei procedimenti relativi a controversie per somministrazione di presunti farmaci non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 litisconsorte necessario AIFA.
Ristoro dei danneggiati da trasfusione, da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie (art.5ter)
Per definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della salute può avvalersi di unità di personale (fino a 20) dell’area III del comparto Ministeri, in posizione di comando.
Indennizzi ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni (art.5quater)
Abrogazioni (art.6)
Disposizioni finanziarie (art.7)
Clausola di salvaguardia (art.7 bis)
Entrata in vigore (art.8)
Fonte. www.noisiamopronti.it