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COVID-19: ulteriori misure di contenimento nel Dpcm del 4 marzo 2020

COVID-19: ulteriori misure di contenimento nel Dpcm del 4 marzo 2020

COVID-19: ulteriori misure di contenimento nel Dpcm del 4 marzo 2020
| venerdì 6 Marzo 2020

Misure di contenimento ancora più rigorose di quelle fin qui adottate e, soprattutto, estese a tutto il Paese nel nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri datato 4 marzo e già pubblicato in Gazzetta ufficiale, che estende, con diverse modalità a seconda della zona di rischio, le azioni per evitare la diffusione di COVID-19.

Tutto ciò che è sospeso nel Paese

Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi sociali,  in  cui  è  coinvolto  personale  sanitario  o   personale incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di pubblica utilità.

Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura,  inclusi  quelli  cinematografici  e  teatrali, svolti in ogni  luogo,  sia  pubblico  sia  privato,  che  comportano affollamento di persone tale da  non  consentire  il  rispetto  della distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  metro.

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in  ogni  luogo,  sia  pubblico  sia privato (ma nei comuni diversi da  quelli delle zone rosse sarà possibile lo  svolgimento di  questi  eventi  e  competizioni e  delle   sedute   di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di  impianti  sportivi utilizzati a porte chiuse, o all’aperto  senza  la  presenza  di pubblico e  in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, per mezzo del proprio personale medico, sono  tenute  a  effettuare  i controlli idonei a contenere  il  rischio  di  diffusione  del  virus tra  gli  atleti,  i  tecnici,  i  dirigenti  e  tutti  gli accompagnatori che vi partecipano).

Poi oltre la chiusura delle scuole e delle università (sono esclusi dalla  sospensione  i  corsi  post universitari legati all’esercizio di professioni  sanitarie,  inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i  corsi  di formazione  specifica  in  medicina  generale,   le   attività   dei tirocinanti delle professioni sanitarie, e le  attività  delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa).

Niente viaggi di istruzione, visite guidate o “uscite didattiche” e per la riammissione a scuola dopo un’assenza di cinque giorni dovuta a malattia infettiva notificata, la riammissione avviene dietro presentazione di certificato  medico,  anche  in  deroga  alle disposizioni vigenti.

E in questo senso via libera alla didattica a distanza

Limitare gli accessi di accompagnatori nelle strutture sanitarie

E’ vietato invece agli accompagnatori dei pazienti permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del personale sanitario preposto, l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo  degenza,  residenze  sanitarie  assistite  (RSA)  e  strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai  soli casi indicati dalla  direzione  sanitaria  della  struttura,  che è tenuta  ad  adottare  le  misure  necessarie  a  prevenire  possibili trasmissioni di infezione.

Il “lavoro agile” può essere applicato per la durata dello  stato  di  emergenza  previsto dalla  deliberazione  del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni rapporto di lavoro subordinato, anche  in  assenza  degli   accordi individuali   previsti.

Poi, per chi non avesse potuto sostenere prove di esame, con apposito provvedimento dirigenziale è disposta in favore dei candidati la proroga dei termini previsti dagli articoli 121  e  122  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Per quanto riguarda le indicazioni  fornite  dal  Ministero  della salute,  d’intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia il supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del COVID-19,  anche  mediante  presidi che garantiscano , secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni, fino  al termine dello stato di emergenza.

Nuove misure di informazione e prevenzione

Il Dpcm prevede anche una nuova serie di misure di informazione e prevenzione da adottare sull’intero territorio nazionale.

Il personale sanitario si attiene alle misure  di prevenzione per la diffusione delle infezioni  per  via  respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale  della  Sanità  e  applica  le indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti previste dal Ministero della salute.

Si raccomanda a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità o  stati di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali  non  sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Nelle scuole, nelle università negli  uffici  delle  pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, o di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle misure di prevenzione igienico sanitarie.

I  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico sanitarie    anche   presso   gli   esercizi commerciali ed è raccomandato ai comuni  e  agli  altri  enti  territoriali, e alle associazioni culturali e sportive, di offrire  attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal Dpcm, che promuovano e favoriscano  le  attività  svolte all’aperto, senza  creare  assembramenti  di  persone o anche svolte  svolte presso il domicilio degli interessati

Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, e in tutti  i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti e degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

Nello svolgimento  delle  procedure  concorsuali  pubbliche  e private sono adottate opportune misure organizzative per  ridurre i contatti ravvicinati  tra  i  candidati  e  tali  da  garantire  ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di  almeno  un metro tra di loro.

Le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.

Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente  la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto  ingresso  in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio  epidemiologico,  come identificate  dall’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità,  o   sia transitato e abbia sostato  nei  comuni  “zona rossa”,  deve  comunicarlo al dipartimento di prevenzione  dell’azienda  sanitaria  competente  per territorio e  al proprio medico di medicina generale  o pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei  dati  ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni.

Le indicazioni per gli operatori sanitari

Per quanto riguarda gli operatori sanitari, il Dpcm prevede che in base alle indicazioni delle misure di contenimento provvedano alla prescrizione  della permanenza domiciliare, secondo una serue di le modalità:

  1. a) contattano telefonicamente e assumono informazioni,  il  più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, per una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
  2. b) accertano la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario,  informano  dettagliatamente  l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e  le  finalità per assicurare la massima adesione;
  3. c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore  di  sanità  pubblica  informa il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da  cui  il  soggetto  è  assistito  anche  per  l’eventuale  certificazione ai fini INPS;
  4. d) in caso di necessità di certificazione INPS  per l’assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per motivi  di  sanità  pubblica   è   stato   posto   in   quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

L’operatore di sanità pubblica deve anche:

  1. a) accertare l’assenza di febbre  o  altra  sintomatologia  del soggetto da  porre  in  isolamento,  e  degli  altri  eventuali conviventi;
  2. b) informare la persona circa i sintomi, le  caratteristiche  di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di comparsa di sintomi;
  3. c) informare la persona  della  necessità  di  misurare  la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

Come avviene l’isolamento domiciliare

Un isolamento domiciliare efficace  deve durare quattordici  giorni dall’ultima esposizione; si devono vietare contatti sociali, spostamenti e viaggi e deve esserci l’obbligo  di  rimanere  raggiungibile  per  le  attività   di sorveglianza.

Se durante questo periodo dovessero comparire i sintomi si deve avvertire immediatamente il medico di medicina generale  o  il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica, indossare la mascherina  chirurgica  fornita  all’avvio  della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi, rimanere nella propria stanza con la porta  chiusa  garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in ospedale, se necessario.

In questo caso l’’operatore  di  sanità   pubblica   contatta quotidianamente la persona per avere notizie sulle  condizioni  di  salute. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede  secondo  le previsioni delle circolari ministeriali.

 

fonte: www.fnopi.it

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